Campeggi Riuniti

▪ Pastorale del Turismo ▪ Diocesi di Milano ▪

Legge Regionale n.16 del 26.05.2008

Relazione introduttiva del Consigliere Regionale Francesco Prina

Signor Presidente, cari Colleghi,

è con viva soddisfazione che finalmente, dopo tre anni di lavoro, il PDL

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI E DEI SOGGIORNI DIDATTICO – EDUCATIVI NELLA REGIONE LOMBARDIA

approda nell’Aula Consiliare per diventare Legge Regionale.

Come Relatore della legge vorrei in questa sede ringraziare i colleghi della Commissione VII per il prezioso contributo dato al fine di arrivare ad un testo finale condiviso da tutte le rappresentanze dei gruppi consiliari. In particolare ringrazio il Presidente Belotti, che ha creduto nella bontà del Disegno ed ha coordinato egregiamente i lavori della commissione stessa e delle audizioni con gli enti e le associazioni interessate con equilibrio e impegno fino al felice esito dell’iter.

Cari Colleghi, in quest’aula, in questi primi tre anni di legislatura abbiamo affrontato le tematiche più diverse, dai più intricati nodi sulle infrastrutture ai più quotidiani interventi di servizio alla persona. Tutti provvedimenti frutto di un’ottica ed una razionalità necessariamente conforme al mondo adulto.

Il criterio per valutare la presente legge richiede invece da parte di tutti noi lo sforzo di una lettura che privilegi e comprenda i veri bisogni educativi dell’età evolutiva: infanzia, pre-adolescenza e giovinezza - e certamente anche il mondo degli educatori, di là dai momenti istituzionali dell’istruzione e della formazione. I veri protagonisti di questa legge.

In questo momento storico di massimizzazione della produttività e della ricchezza materiale, troviamo un aumento esponenziale di un bisogno immateriale, il bisogno educativo, che non trova sempre ed unicamente nella famiglia e nella scuola le opportune e complete risposte. La famiglia ha bisogno di alleati: nel mondo della scuola, certo, ma anche nel tempo libero dei ragazzi affinché possano vivere legami educativi (attraverso esperienze comunitarie) forti e solidi sia nei piccoli, che nei medi e grandi gruppi.

Attività di gioco e drammatizzazione, capacità di comunicazione assembleari, simulazioni, vita di gruppo, cori ed altre attività espressive en plein air, aiutano a raggiungere obiettivi educativi di socializzazione e di formazione del carattere della persona dando forza e completezza (accanto alla necessaria formazione scolastica) alla definizione della futura personalità privata e civica.

Lo scopo e la finalità di questa legge è quella di riconoscere e tutelare le attività educative, didattiche, sociali e religiose che enti, organizzazioni ed associazioni, senza scopo di lucro, intendono realizzare nell’ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l’attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale.

E’ un provvedimento importante che riconosce il ruolo educativo dei campeggi, un’attività che coinvolge – sì, ogni estate, ma anche nelle pause natalizie e pasquali ed in tutti i weekend dell’anno – centinaia di migliaia di persone (ragazzi/e, animatori ed educatori).

In media le disponibilità giornaliere utili in un anno per queste attività, rappresentano il 60% del tempo dei nostri ragazzi/e (200 giorni su 365 all’anno, se si escludono i giorni obbligati di studio).

Le attività all’aria aperta sono da ritenersi particolarmente qualificanti per la crescita della singola persona e per la conoscenza e la divulgazione a scopo culturale e turistico consapevole, delle molteplici realtà territoriali della nostra regione.

Il campeggio consente ai giovani di staccarsi dall’ambiente familiare, misurarsi con la vita di comunità, svolgere attività all’aria aperta a diretto contatto con la natura. Mettersi alla prova, in altre parole di maturare esperienze forti personali e comunitarie che nel corso della vita rimangano come forti punti di riferimento.

Tutto questo ha permesso - storicamente e continua ad offrire in modo esponenziale, ad una moltitudine di adolescenti di acquisire personalità solide e significative. Lo dimostra il fatto che poi, all’interno delle comunità di provenienza, molti di loro hanno saputo assumersi ruoli di responsabilità e protagonismo civile, sociale e politico. Il campeggio o i soggiorni didattico-educativi oggetto di questa legge quindi sono un potente strumento educativo e formativo che non può essere concepito, giudicato o ridursi a semplice momento di evasione.
Permette anche di poter realizzare progetti educativi di inclusione sociale di quelle fasce giovanili in difficoltà e di inserimento ed integrazione dei giovani extra - comunitari.

Il testo prevede anche per le associazioni (od enti) che organizzano i campeggi la possibilità di realizzare progetti con Enti Parco regionali e nazionali e con altri enti locali, finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio. La possibilità di realizzare strutture al servizio delle aree verdi e protette. Al contempo, dal punto di vista sociale, oltre a promuovere l’attività di gruppo, offre la possibilità di un contatto con ambienti e comunità diverse da quelle urbane e la socializzazione tra giovani di diversa nazionalità.

Insomma, una legge che vuole favorire la coniugazione tra progetti educativi con turismo sostenibile, integrazione con l’ambiente e scambio culturale .

La rilevanza politica di questo provvedimento sui campeggi didattico- educativi è dovuta al fatto che il legislatore con questa norma si fa carico della tutela non tanto di una tipologia turistica per l’organizzazione del tempo libero quanto di un potente strumento educativo.

Il campeggio rappresenta – già nell’accezione novecentesca dei metodi educativi deduttivi ed induttivi (vedi il metodo Montessori e lo scoutismo di Baden Powell) – uno strumento educativo irrinunciabile sia dal punto di vista ambientale che culturale che sociale.

La Regione Lombardia con questa legge riconosce finalmente una regolamentazione ed una promozione adeguata di un mezzo educativo di supporto fondamentale nell’organizzazione del tempo libero, soprattutto nei confronti dei giovani svantaggiati, per i quali il campeggio è sempre accessibile economicamente ed offre, a diretto contatto con la natura, momenti di socializzazione importanti ed insostituibili.

Infine il campeggio ed i soggiorni didattico-educativi si differenziano dal modello “camping” (struttura con finalità commerciale, legata all’industria del tempo libero e regolamentata dal Testo Unico sul Turismo) proprio perché prima di essere un’organizzazione di turismo è un momento educativo di fruizione giovanile. E’ fondato sulla gratuità e sul volontariato, che porta avanti valori sociali di fratellanza con radici profonde nella cultura pedagogica che ha contribuito a formare intere generazioni nel rispetto della natura e del corretto rapporto uomo/ambiente.

Si è ravvisata la necessità -visto il variegato territorio della Lombardia, caratterizzato da montagne, laghi e da un numero cospicuo di aree protette – di presentare un progetto di legge atto a promuovere e regolamentare le attività didattiche, educative ed aggreganti nelle strutture ricettive di cui all’articolo 1 della Legge n.7/2001.

Le attività di vacanza all’aria aperta sono da ritenersi particolarmente qualificanti per la crescita della singola persona umana, nonché per la conoscenza e la divulgazione a scopo culturale – e turistico-culturale - delle molteplici realtà territoriali della nostra Regione.

La presente proposta di legge si propone di incentivare quelle associazioni ed enti che abbiano fini sociali meritevoli ed una diffusione sul territorio regionale tale da renderle idonee di considerazione per la rilevanza dell’azione aggregatrice, educativa, culturale e turistica, nonché per garantire l’incolumità degli utenti ed il felice svolgimento delle attività di campeggio.

Non da ultimo, attraverso questa legge, abbiamo finalmente uniformato le disposizioni, i regolamenti e la modulistica che ogni singolo comune lombardo adotterà per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi.

L’opportunità di approvare una specifica legge in materia è motivata anche dalla particolarità dell’attività e dalla non sufficiente legislazione regionale in merito.

Consigliere Regionale
Francesco Prina

Milano, 13 maggio ’08.

Testo della L.R. n. 16 del 26.05.08 pubblicato sul BURL