Campeggi Riuniti

▪ Pastorale del Turismo ▪ Diocesi di Milano ▪

Il Gruppo

Il Gruppo Il Gruppo Campeggi Riuniti raccoglie e coordina campeggi parrocchiali fatti in tenda. E' struttura federativa per un reciproco scambio di posti e di informazioni, capace di avere una voce unitaria e quindi un peso anche nei confronti delle autorità civili chiamate a stimare e dare giusto spazio a una movimentazione "turistico-formativa" che può avere grande incidenza anche economica in tante nostre vallate alpine.

Il 1996 rappresenta una data storica per il Gruppo Campeggi Riuniti che fin dalla sua nascita ha trovato nell'Ufficio Pastorale del Turismo della Diocesi di Milano un interlocutore privilegiato.
Il 24 maggio di quello stesso anno con l'approvazione definitiva dello Statuto, sottoscritto dai rappresentanti dei campeggi parrocchiali diocesani, è stata formalizzata la nascita del Gruppo Campeggi Riuniti, con una sua specifica identità ed autonomia.

Lo Statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituito un Gruppo tra tutti i campeggi di Parrocchie o di Gruppi Parrocchiali che esercitano, nel rispetto delle leggi che regolamentano la materia, il turismo sociale a scopo educativo denominato "GRUPPO CAMPEGGI RIUNITI".

Art. 2 - SEDE

c/o UFF. PASTORALE DEL TURISMO - DIOCESI DI MILANO
Segreterie: Nord - Ovest
Nord - Est

Art. 3 - FINALITÀ E SCOPI DEL "GRUPPO"

Il Gruppo intende mettere in comune:

  • L’opportunità di scambio dei terreni dove ubicare le strutture del Campeggio.
  • Le soluzioni tecnico-amministrative che l’attività di allestimento richiede.
  • Le varie esperienze per meglio precisare e qualificare i vari ruoli gestiti dalle presenze educative durante il campeggio.

Inoltre il Gruppo si attiva al fine di favorire una presenza efficace negli organi e nelle strutture pubbliche e private per sviluppare l’attività di campeggio intesa come esperienza di vacanza educativa della Comunità Cristiana. Il Gruppo è assolutamente apartitico, apolitico e senza fini di lucro.

Art. 4

Il Gruppo è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi e dei principi generali dell’orientamento giuridico. Il presente statuto vincola alla sua osservanza gli Aderenti al Gruppo.

Art. 5

Qualsiasi possibile modifica del presente statuto comporta una delibera Assembleare con la maggioranza assoluta.

Art. 6 - AMMISSIONE

Possono aderire al Gruppo tutti i campeggi di Parrocchie o Gruppi Parrocchiali che, animati da spirito di solidarietà e di servizio, condividono le finalità del Gruppo ed accettano le norme del presente statuto.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di:

  • domanda d’iscrizione e di nomina di un delegato come rappresentante nel Gruppo Campeggi Riuniti firmata dal responsabile della Parrocchia o Gruppo Parrocchiale;
  • presentazione della scheda tecnica del campo compilata in ogni sua parte firmata dal responsabile della Parrocchia o Gruppo Parrocchiale, ed in allegato eventuale atto comprovante gli accordi con i proprietari;
  • dichiarazione di impegno a gestire in esclusiva la disponibilità del terreno segnalato (rapporto con la proprietà, pagamento affitto, negoziazione affitto, ecc.) e disponibilità a cederne l’utilizzo di anno in anno ad altri componenti del Gruppo.

Art. 7 - CATEGORIA ADERENTI

Sono previste le seguenti categorie di aderenti:

  • sono Aderenti Fondatori: tutte le Parrocchie o Gruppi Parrocchiali che hanno partecipato alla costituzione del Gruppo sottoscrivendone il presente statuto e in regola con l’art. 6;
  • sono Aderenti Ordinari: tutte le Parrocchie o Gruppi Parrocchiali che condividono gli obiettivi e gli scopi del Gruppo e sono stati accettati dal Consiglio Direttivo a seguito di formale domanda di ammissione.

Art. 8 - DIRITTI

Gli Aderenti hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi del Gruppo.
  • ricevere l’informazione e i controlli stabiliti dal presente statuto.
  • riavere in utilizzo il proprio terreno, nel caso in cui non fosse disponibile quello avuto in cambio, per motivi imprevedibili e documentati.
  • ricevere, in caso di scambio di un terreno, copia dell’intesa di affitto stipulata con la proprietà con l’importo pattuito e, se prevista, la documentazione per il rimborso di una quota del Piano di Ammortamento per le strutture primarie allestite sul terreno, che non potrà superare i cinque anni dalla data della loro messa in opera.

Art. 9 - DOVERI

Gli Aderenti hanno il dovere di:

  • attivare in modo spontaneo e gratuito l’attività per il Gruppo.
  • ricercare un comportamento sempre animato da spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità, e rigore morale.
  • corrispondere i Diritti di Segreteria annuali così come quantificati dall’Assemblea degli Aderenti.
  • in caso di scambio del proprio terreno, fornire copia dell’intesa di affitto stipulata con la proprietà, incassare l’importo richiesto e curare il pagamento della proprietà rinnovando l’intesa per l’anno successivo.
  • in caso di richiesta di una quota di ammortamento per spese di strutture primarie, fornire dichiarazione con l’importo totale della spesa sostenuta, la data in cui è stata sostenuta e il calcolo del riporto di Ammortamento che non può superare i 5 anni.
  • curare i terreni utilizzati per allestimento dei Campeggi, impegnandosi in tutte le attività atte all’accoglienza, al ripristino, alla manutenzione della superficie al fine di valorizzare e non compromettere l’attività del Gruppo.
  • obbligo di partecipazione almeno due volte l’anno alle assemblee del Gruppo.
  • è fatto divieto assoluto di subaffittare anche solo parzialmente il terreno.

Art. 10 - RECESSO

E’ consentita la facoltà di recesso all’Aderente in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, fatti salvi gli impegni assunti.

Art. 11 - ESCLUSIONE

L’Aderente che contravviene con i suoi comportamenti ai doveri e agli obblighi sanciti dallo statuto può essere escluso dal Gruppo e perdere la qualità di Aderente.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentita la Parte interessata.
All’atto dell’esclusione il Gruppo potrà richiedere la copertura di eventuali costi o danni intervenuti.

Art. 12 - ORGANI DEL GRUPPO

Sono Organi del Gruppo: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Coordinatore del Gruppo.

Art. 13 - ASSEMBLEA

  • Composizione
    E’ composta da tutti gli Aderenti in regola con quanto previsto dall’art. 6 e dall’art. 9.
    E’ presieduta dal Coordinatore del Gruppo. In caso di impedimento o impossibilità dello stesso, è presieduta dal Coordinatore del Consiglio Direttivo.
    Ogni Aderente non può ricevere più di una delega per partecipare all’Assemblea.
  • Convocazione
    L’Assemblea si riunisce su convocazione del Coordinatore del Gruppo o del Consiglio Direttivo almeno quattro volte l’anno. E' convocata con avviso scritto. Può essere fatta richiesta al Coordinatore del Gruppo di convocare un’Assemblea da almeno il 15% degli aderenti in regola.
  • Validità dell’Assemblea
    L’Assemblea è validamente costituita quando interviene in prima convocazione almeno il 50% + 1 degli Aderenti ed, in ogni caso, in seconda convocazione.

Art. 14 - MATERIE DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Gruppo e sulla nomina del Consiglio Direttivo. Così pure nomina i membri del Gruppo di Controllo. Stabilisce l’importo anno per anno dei Diritti di Segreteria che annualmente gli Aderenti devono versare.

Art. 15 - VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONE

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati.

  • La votazione avviene in modo palese.
  • Per le delibere viene redatto un verbale dal Segretario che viene sottoposto al Coordinatore del Gruppo.
  • I verbali sono pertanto trascritti in un volume denominato "Verbale delle Assemblee".

Art. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Composizione
    Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea è composto da 5 membri.
  • Durata e funzioni
    I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
    Il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle informazioni fornite dall’Assemblea, persegue il raggiungimento degli scopi del Gruppo.
    Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo.
    Redige annualmente un consuntivo delle entrate e delle uscite per la Gestione della Segreteria.
  • Operatività
    Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Coordinatore del Gruppo lo ritiene necessario e comunque quattro volte all’anno.
    Il Consiglio provvede alla nomina tra i suoi membri del Coordinatore del Consiglio Direttivo e del Segretario.

Art. 17 - COORDINATORE DEL GRUPPO

L’incarico del Coordinatore del Gruppo viene assegnato al Responsabile del Ufficio della Pastorale del Turismo della Diocesi di Milano o ad altra persona designata dalla Diocesi di Milano.
La sua funzione è quella di presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo curandone l’ordinato svolgimento dei lavori senza diritto di voto.
Può all’occorrenza nominare dei delegati per specifiche operazioni.

Art. 18 - GRUPPO DI CONTROLLO

E’ formato da tre persone elette dall’Assemblea.
Il Gruppo dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Possono essere persone senza delega di una Parrocchia o Gruppo Parrocchiale. Intervengono nel risolvere eventuali controversie sorte per lo scambio dei terreni proponendo al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea le decisioni da assumere nei confronti delle contestazioni avanzate dagli aderenti.

Art. 19 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche del Gruppo sono costituite dalla corresponsione dei Diritti di Segreteria versati dagli Aderenti.

Art. 20 - CONSUNTIVO ANNUO

L’esercizio dell’attività annua del Gruppo decorre dal 01/09 al 31/08.
Il Consiglio Direttivo entro i primi due mesi dall’inizio dell’attività del nuovo anno presenta all’Assemblea un consuntivo delle entrate e delle uscite dell’anno precedente che viene approvato con la maggioranza dei presenti.

Art. 21 - SCIOGLIMENTO

L’eventuale scioglimento è deliberato dall’Assemblea.

Art. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti.